Autocertificazione

27 Dicembre 2018
Dall’ 1.01.12, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011, i certificati rilasciati dal Comune (residenza, nascita ecc….) sono validi solo tra soggetti privati. Alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici (Enel, Telecom, Poste, ecc…) se richiesti, dovrà essere presentata un’autocertificazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’AUTOCERTIFICAZIONE consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni scritte in carta semplice e firmate dall’interessato.
L’autocertificazione può essere utilizzata:
  • nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
  • nei rapporti con i gestori di pubblici servizi (Poste, Enel…)
  • nei rapporti con privati che lo consentano
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati vanno invece presentate con firma autenticata e conseguente pagamento dell’imposta di bollo di € 14,62.
Non sono sostituibili con autocertificazione i certificati medici, veterinari, di origine, di marchi e brevetti
Con la  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE) art. 46 DPR n. 445/2000, il cittadino può attestare sotto la propria responsabilità:
  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero);
  • lo stato di famiglia;
  • l’esistenza in vita;
  • la nascita dei figli, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • l’appartenenza a ordini professionali;
  • il titolo di studio, gli esami sostenuti;
  • la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • lo stato di disoccupazione;
  • la qualità di pensionato/a e categoria di pensione;
  • la qualità di studente;
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto /a a procedimenti penali;
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni);
  •  la qualità di vivenza a carico (essere a carico fiscale di qualcuno);
  •  tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato /a contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Tutti gli stati, i fatti, le qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (es. immobili posseduti, essere erede di una certa persona, aver condonato un abuso edilizio, essere titolare di una ditta, etc.).
La dichiarazione sostitutiva può essere anche utilizzata per dichiarare la conformità all’originale di copie di atti o documenti.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. Se ad un controllo, quanto dichiarato risulta non veritiero,  il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

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