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Trasparenza Amministrativa
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Sportello unico
 MODULISTICA

L'AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni scritte in carta semplice e firmate dall'interessato.

La firma non deve essere più autenticata e non è necessario alcun bollo. Ha validità sei mesi.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

CON LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE) art. 46 DPR n. 445/2000, il cittadino può attestare sotto la propria responsabilità:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero);
  • lo stato di famiglia;
  • l'esistenza in vita;
  • la nascita dei figli, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • l'appartenenza a ordini professionali;
  • il titolo di studio, gli esami sostenuti;
  • la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • lo stato di disoccupazione;
  • la qualità di pensionato/a e categoria di pensione;
  • la qualità di studente;
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto /a a procedimenti penali;
  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni);
  • la qualità di vivenza a carico (essere a carico fiscale di qualcuno);
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato /a contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Tutti gli stati, i fatti, le qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (es. immobili posseduti, essere erede di una certa persona, aver condonato un abuso edilizio, essere titolare di una ditta, etc.)

La dichiarazione sostitutiva può essere anche utilizzata per dichiarare la conformità all'originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione, di pubblicazioni, di titoli di studio e di documenti fiscali: In questi casi, la dichiarazione può essere scritta in calce al documento da "autenticare".
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
  • firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

La dichiarazione è esente da bollo ed ha validità di sei mesi.


DIRITTO DI ACCESSO - RILASCIO COPIE ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI -

In esecuzione della delibera di G.C. n. 33 del 16.04.2010 è stato aggiornato il costo da porre a carico del cittadino -utente per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 della l. 142/90, come introdotto in Sicilia dall'art. 1 l.r. 48/91, nella misura fissa di:

- euro 5.16 per copie fino a cinque facciate
- euro 0.52 per ogni facciata in più

Per quanto riguarda i diritti di segreteria relativi agli atti urbanistico-edilizi, sono contenuti nell'allegato prospetto

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